BIEMME - Intermediazioni Creditizie
 
 
Codice Deontologico del Mediatore Creditizio F.I.ME.C.

PREMESSA

Premesso:
- che il MEDIATORE Creditizio è tenuto a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione vigente sulla mediazione creditizia,
- che la redazione del presente codice deontologico è stata elaborata dal Consiglio Federale della F.I.ME.C. su MANDATO dell’Assemblea dei Soci ed è suscettibile di eventuali future integrazioni e modifiche,
- che il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.ME.C. è tenuto ad esporre il presente codice deontologico nei propri uffici e locali aperti al pubblico,

vengono qui di seguito elencati i principi generali e definite le norme di comportamento a cui si deve attenere il Mediatore Creditizio iscritto alla F.I.ME.C. - Federazione Italiana Mediatori Creditizi.

Il codice è strutturato in sei Sezioni:

  • SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
  • SEZIONE SECONDA: RAPPORTI CON LA CLIENTELA
  • SEZIONE TERZA: RAPPORTI CON I COLLEGHI
  • SEZIONE QUARTA: RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE
  • SEZIONE QUINTA: RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI
  • SEZIONE SESTA: RAPPORTI CON LE AUTORITA’ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

 

Sezione Prima
PRINCIPI GENERALI

  • Art. 1 Il Mediatore Creditizio è un libero professionista che in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  • Art. 2 Il Mediatore Creditizio che svolge abitualmente, anche se non a titolo esclusivo, l’attività di mediazione creditizia è tenuto all’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi istituito presso la BANCA d’Italia .
  • Art. 3 Il Mediatore Creditizio, nell’esercizio della propria attività professionale, deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede. Deve svolgere il proprio compito con semplicità, trasparenza e chiarezza al fine del soddisfacimento delle parti.
  • Art. 4 Il Mediatore Creditizio nello svolgimento della propria attività deve rispettare il segreto professionale. E’ inoltre suo compito richiedere e far rispettare la massima riservatezza anche ai propri dipendenti, collaboratori e a tutte le persone che partecipano allo svolgimento dell’attività professionale.
  • Art. 5 La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della PRESTAZIONE e del decoro professionale; pertanto il Mediatore Creditizio deve osservarle in modo rigoroso.
  • Art. 6 Il Mediatore Creditizio ha il dovere di mantenere alto il livello della propria preparazione professionale mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata.
  • Art. 7 Il Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.

 

Sezione Seconda
RAPPORTI CON LA CLIENTELA

  • Art. 8 Il Mediatore Creditizio nell’accettazione di un incarico deve valutare obiettivamente di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza.
  • Art. 9 Il Mediatore Creditizio deve sempre pubblicizzare il proprio numero di iscrizione all’Albo ed eventualmente il numero di iscrizione all’Albo della Società per la quale opera.
  • Art. 10 Il Mediatore Creditizio deve operare in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definisca il tipo di prestazione e l’ammontare della PROVVIGIONE.
  • Art. 11 L’incarico dovrà essere definito nel tempo.
  • Art. 12 Il Mediatore Creditizio deve accettare l’incarico nei limiti della propria esperienza e preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del caso.

Sezione Terza
RAPPORTI CON I COLLEGHI

  • Art. 13 E’ escluso ogni rapporto professionale con sedicenti Mediatori Creditizi non iscritti all’Albo della Banca d’Italia.
  • Art. 14 Il Mediatore Creditizio deve comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a loro danno.
  • Art. 15 Il Mediatore Creditizio deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti o pareri sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l’incarico, fino a quando l’incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

Sezione Quarta
RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE

  • Art. 16 Il principio di lealtà, alla base dei rapporti tra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale, alla quale il Mediatore Creditizio dovrà prestare la sua collaborazione.
  • Art. 17 Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Mediatori Creditizi questi potranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi preposti dalla F.I.ME.C.

Sezione Quinta
RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI

  • Art. 18 Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nei confronti delle banche o degli intermediari finanziari con efficienza e leale collaborazione.
  • Art. 19 Il Mediatore Creditizio ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con le banche o gli intermediari finanziari per i quali ha operato.
  • Art. 20 Il dovere del Mediatore Creditizio di operare nell’interesse dell’intermediario incontra il limite nell’interesse del cliente. Pertanto il Mediatore Creditizio rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dalle banche o dagli intermediari finanziari, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
  • Art. 21 Il Mediatore Creditizio non accoglie le richieste delle banche o degli intermediari finanziari per cui opera se in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

Sezione Sesta
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

  • Art. 22 Il Mediatore Creditizio considera le Autorità di vigilanza, ed in particolare la Banca d’Italia, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
  • Art. 23 Il Mediatore Creditizio favorisce e collabora all’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Banca d’Italia. Il Mediatore Creditizio ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.
 
 
Tassi
Valore Indice
  5 anni 2,08
10 anni 2,87
15 anni 3,25
20 anni 3,36
25 anni 3,33
30 anni 3,23
40 anni 3,11
50 anni 3,08
   
Valore Indice
1 mese 0,55
2 mesi 0,65
3 mesi 0,83
6 mesi 1,10

valori aggiornati al:12/07/2010

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